Aggiornamento catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi) anno 2023 - Scadenza: 19 Gennaio 2025

Avviso di aggiornamento del Catasto Incendi per l'anno 2023, in consultazione per l'invio di eventuali osservazioni entro il termine del 19 Gennaio 2025
Data:

20/12/2024

Tempo di lettura:

5 min

Descrizione

Municipio della Città di Patti
Città Metropolitana di Messina
II Settore – Servizi Tecnici - Protezione Civile

Avviso Pubblico

Aggiornamento “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi)

Pubblicazione aree percorse dal fuoco – ANNO 2023

Legge 22 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che questo Comune con Deliberazione di Giunta Municipale n° 412 del 20.12.2023 con oggetto: “Istituzione ed Aggiornamento Catasto Incendi, Approvazione elenco particelle percorse dal fuoco nell'anno 2023 e cartografie allegate, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della Legge 353/2000”;

Con il presente avviso si rende noto che:

dalla data odierna e sino al 19/01/2025 per 30 (trenta) giorni consecutivi, sono depositati presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Patti gli allegati che compongono detto catasto incendi per l’anno 2023:

Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali, o invio a mezzo servizio postale destinatario Comune di Patti, pec: comune.patti.me@pec.it;

L'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio comunale di Protezione Civile, sito in P.zza Scaffidi n° 1 Patti (ME)

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 19.01.2025 ore 23.59, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Patti, 20.12.2024

Il Responsabile Comunale di Protezione Civile
ing. Nunzio Scaglione
Il Responsabile del II Settore Servizi Tecnici – Protezione Civile
ing. Tindaro Pino Scaffidi
Il Sindaco
dott. Carmelo Gianluca Bonsignore

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 28/12/2024 21:17

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