Descrizione
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI
(Città Metropolitana di Messina)
ORDINANZA SINDACALE
N. 36 DEL 17-04-2024
N. Gen. 81 DEL 17-04-2024
OGGETTO: Ordinanza misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene Ambientale.
PREMESSO che ai sensi dell'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie, erba, rami, anche sui bordi stradali e delle linee ferroviarie;
CONSIDERATO che il territorio comunale durante la stagione estiva può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito dello svilupparsi di incendi nelle aree incolte o abbandonate o comunque infestate da sterpaglie ed arbusti che possono risultare strumento di propagazione del fuoco con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
RITENUTO necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, il peggioramento del fenomeno degli incendi estivi;
VISTA la legge 24.02.1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" così come modificata dalla legge 12.07.2012 n. 100 ed integrata, per la regione siciliana, dalla L.R. 31.08.1998 n.14;
VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO il D.L.vo 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTA la L.R. 06.04.1996 n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela dalla vegetazione" così come modificata e integrata dalla L.R. 19.08.1999 n. 13 e dalla L.R. 14.04.2006 n. 14;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatisi nel 2007, si ritiene attuale e applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;
VISTI gli art. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.;
VISTO il D. L. vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTO il D. L. vo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'ambiente del 30.09.2014;
VISTO il D.to L.vo n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.r. n° 1 del 16 gennaio 2024, art. 15 (Rafforzamento delle misure antincendio);
VISTA la circolare n° 34283 del 10/04/2024 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, della Regione Siciliana;
PRESO ATTO che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, che modifica il D.lgs .152 del 03/04/2006 riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che cosi recita "all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";
VISTA la legge n. 116 del 11/08/2014;
VISTO il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab. del 30/09/2014 che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014 che ha introdotto il comma 6 bis all' art. 256 del D. Lgs. 03/04/2006 n ° 152;
VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
VISTI gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;
VISTI:
- La circolare prot. 29191/DRPC Sicilia del 22.05.2017, diramata dal dipartimento Regionale della protezione Civile, recante "Campagna AIB 2017- Interventi urgenti utili alla prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia";
- La Circolare prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26.04.2018, diramata dal Dipartimento Regionale della protezione Civile, recante: "Campagna AIB 2018 – Direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia";
VISTI gli Avvisi di Protezione Civile – Rischio Incendio, diramati con decadenza quotidiana da parte della Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile- Servizio S. 05 – Rischio Antropico e Ambientale;
VISTI i richiami di segnalazione che annualmente la Prefettura di Messina invia agli Enti Locali in merito alla necessità di mirate e organiche attività di prevenzione e previsione del rischio incendi;
VISTO il Piano Comunale di protezione Civile, in particolare la sezione relativa al Rischio Incendi;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente;
VISTO lo Statuto Comunale in atto vigente;
Nella qualità di autorità della Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;
ORDINA
Art.1
(Obblighi e Divieti)
È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere entro la data del 15 maggio 2024, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2 alla ripulitura delle aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio. I soggetti di cui sopra, ai sensi della Circolare n° 34283 del 10/04/2024 "Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, della Regione Siciliana" art. 2, sono tenuti a dare comunicazione scritta dell’avvenuta ripulitura alla Polizia Municipale di questo Comune, entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi al termine di cui sopra (15 maggio c.a.). In assenza di quanto sopra prescritto i soggetti inadempienti restano sottoposti a quanto previsto dal secondo capoverso della citata circolare n° 34283 del 10/04/2024 art. 2 "Decorso il termine indicato, il Comune procederà all’accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall’Ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l’avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, proprietario dell’area o titolare dei diritti reali o personali di godimento, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l’obbligo di comunicare l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L’assenza di comunicazione di cui sopra – in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata – costituirà formale titolo per la constatazione d’ufficio dell’inottemperanza, con l’applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’intervento sostitutivo da parte dell’Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti). E’ vietato, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità dei terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera. E’ fatto obbligo:
- di assicurare in tali aree, fino al 31 ottobre 2024, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.
- di provvedere agli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco nei terreni ricadenti in zone soggette a vincoli di natura ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc.), nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, concordandoli con gli Enti e le Autorità Territoriale competenti allo loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento;
- ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
Art. 2
(Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti)
a) Pulitura delle aree - Viali parafuoco
Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di mt. 10,00 lungo tutti i confini (sia con aree private che con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
b) Aree e fondi degradati e abbandonati
I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca c/o comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti (art. 8 Reg. Com.);
c) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette
Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.
d) Smaltimento del materiale di risulta
Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.
e) Abbruciamento sul posto del materiale di risulta
In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
1. l'attività di abbruciamento non potrà essere svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 giugno al 15 settembre 2024, mentre nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 14 giugno 2024 e tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2024 le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
2. che l’attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente per i materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., da effettuare nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
3. che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
4. che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.) e comunque che le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque
assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all’immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
5. che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 - orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza, verificando che, all'orario limite sopra indicato e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora
attivi o di residui fumanti, curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
6. che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
7. che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra, all'immediato spegnimento del fuoco in caso di sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta
ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità , intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
8. E’ comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
Art. 3
(Estensione degli obblighi)
Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
Art. 4
(Sanzioni)
Decorso il termine indicato all'art. 1, l'Amministrazione, a seguito di appositi accertamenti da parte degli Uffici Comunali competenti, procederà ad irrogare le seguenti sanzioni:
a) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 primo capoverso, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.032,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito;
b) in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti,anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio previste dall'art. 1, 3° capoverso, (E’ vietato…) e dall’art. 2 lett. "e", punto n. 1, si applicherà una sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad €. 5.000,00 e non superiore ad un massimo di €. 50.000,00 (art. 10 legge. 21.11.2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;
c) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all’art. 1, 4° capoverso (E’ fatto obbligo…..) sarà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.032,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito;
d) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 2 lett. "d" si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi è aumentata fino al doppio".
e) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 lett. "e" si applicherà, nei casi di cui ai punti dal n. 2 al n. 8, una sanzione amministrativa da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.032,00, salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;
Ove persista l'inadempienza, si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa nei confronti dei soggetti obbligati, in solido. Ai sensi dell'art. 17 legge 24.11.1981 n. 689, l'Autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione è il Sindaco.
Art. 5
(Divieti nelle aree percorse dal fuoco)
Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art.10 della Legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
- Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso;
- Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenuta con risorse finanziarie pubbliche;
Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco sono inoltre vietati per 10 anni il pascolo e la caccia.
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito Catasto Incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di all’art.10 della Legge n.353/2000.
Art.6
(Responsabilità civile e penale)
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi a persone e/o beni mobili e immobili a seguito dell'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.
Art. 7
(Collaborazione dei cittadini)
Chiunque avvista un incendio e/o ha notizia di attività posta in essere in contrasto con le previsioni di cui alla presente Ordinanza, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Patti o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco TEL. 115
Comando Polizia Municipale TEL. 0941/21301
Carabinieri TEL 112
Questura TEL 113
Corpo Forestale Regione Siciliana TEL. 1515
Sala Operativa (SORIS) TEL. 800404040
Protezione Civile – Ufficio Comunale TEL. 0941/1935009
I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Patti oppure presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell'Ente o tramite trasmissione via pec all'indirizzo: comune.patti.me@pec.it
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune e resa pubblica su tutto il territorio Comunale mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune: www.comune.patti.me.it
Le forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, all’ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia Regionale di Messina Sez. Patti, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Provinciale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti, al Comando Compagnia Carabinieri di Patti, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Patti, alla Capitaneria di Porto di Milazzo c/o Delegazione Spiaggia di Patti al Comando della Polizia Municipale e alle Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
Avverso la presente i conduttori dei fondi interessati, potranno presentare entro 60 gg. ricorso al TAR di Catania, ed entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.
Il Sindaco
Carmelo Gianluca Bonsignore